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Organizzare una manifestazione sportiva competitiva su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Descrizione

Organizzare una manifestazione sportiva competitiva su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Nel caso in cui una competizione sportiva interessi più Comuni della Provincia il rilascio dell'autorizzazione è competenza della Provincia. 

Lo svolgimento della competizione rimane comunque subordinato all'acquisizione preventiva delle ordinanze del Prefetto e dei Sindaci dei Comuni coinvolti, per la sospensione temporanea della circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione. 

Il servizio è rivolto alle società sportive regolarmente affiliate ad un’associazione o federazione.

In base alla Legge regionale 19/03/2015,n.30 e alle delibere di giunta regionale n. 13/2022 e n. 866/2022, per le competizioni motoristiche, ciclistiche, podistiche ed a trazione animale, il cui tracciato/itinerario attraversi riserve naturali regionali, siti Natura 2000, aree protette è necessario compilare la richiesta nell'apposito modulo reperibile sul sito della Regione.

Consulta il modulo presente sul sito della Regione

La verifica cartografica del tracciato può essere effettuata dal portale regionale Geoscopio, cliccando su Aree protette e siti Natura 2000

Consulta il portale regionale Geoscopio oppure scaricalo in formato zip/shapefile

In Provincia di Massa-Carrara …

Si sottolinea che la Regione Toscana rilascerà il competente parere entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione tecnica trasmessa dall'ufficio provinciale, pertanto si chiede di inoltrare la richiesta con congruo anticipo.

Approfondimenti

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada" quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'evento, deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima della data di inizio (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 18).

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge.

Il modulo per il preavviso di pubblica manifestazione è disponibile sul sito internet della Polizia di Stato.

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario della strada o area pubblica (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 2).

Per lo svolgimento delle manifestazioni  relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la formulazione del programma delle competizioni che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nulla osta è concesso se le competizioni non creano gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario e previo parere preventivo del CONI, necessario al riconoscimento del carattere sportivo delle competizioni.

Il parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionisti indicati dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 60, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 6).

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.

Il collaudo può essere omesso quando non si tratta di gare di velocità ma di gare di regolarità per le quali non è ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico. Il collaudo è invece sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 4).

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