Descrizione
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 6 del regolamento provinciale, deve presentare al dirigente del servizio competente regolare istanza, sulla base della modulistica predisposta dall’ufficio trasporti della provincia.
Per intraprendere l’esercizio dell’attività di consulenza è necessario:
- il possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) dell’art. 3 comma 1 della Legge 08/08/1991, n. 264, da parte del titolare in caso di impresa individuale e da parte di almeno uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento provinciale
- la disponibilità di locai idonei (art. 10 del regolamento provinciale)
- adeguata capacità finanziaria (art. 9 del regolamento provinciale).
L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni.
La domanda deve essere completa delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti personali, morali, professionale e tecnici, e degli allegati necessari richiesti.
L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, esercitata dagli enti pubblici non economici è disciplinata della Legge 08/08/1991, n. 264 ed è svolta direttamente dall’automobile club d’Italia, dall’automobile club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
Per potere esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5/09/1991 devono conseguire l’autorizzazione di cui all’art. 5 del regolamento provinciale.
La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall’automobile club d’Italia o dall’automobile club provinciale.